Dipende cosa si intende per lacune o mancanze.
1) Il trust non può aggirare le norme cogenti sulla quota di legittima. In tal caso il trust non sarebbe nullo ma passibile di due azioni:
a) la tradizionale azione di riduzione da esperire necessariamente nei confronti dei beneficiari, e non nei confronti del trustee che ovviamente non è il beneficiato dalla lesione della quota di uno o più eredi, ma è solamente una sorta di obbligato alla distribuzione dei beni e/o redditi;
b) l'azione per rendere la prima di cui sopra esecutiva è l' azione restitutoria di cui il legittimato passivo è esclusivamente il trustee in quanto è il solo proprietario che dispone dei beni.
2) Il trust non può aggirare il divieto dei patti successori inter vivos.
3) Il Trust può mettere ordine nel passaggio generazionale dell' impresa e rendere più fluente nonchè fruibile, la distribuzione dell' eredità, e le cariche strategiche all' interno di una eventuale azienda.
Si consiglia perciò di dotare il testamento della c.d. clausola che prevede l' obbbligo di istituzione di trust. In tal modo il trustee riceverà il Fondo e le disposizioni sull' utilizzo e la distribuzione soltanto dopo la morte del disponente. In tal modo, si eviterà di trasgredire il divieto di patto successorio come esposto sommariamente al punto 2.